Nella bozza del nuovo contratto comparto sanità, arrivata ieri al tavolo della trattativa, una delle misure che è stata rivista è quella della pronta disponibilità.
L’ARAN, ha assicurato, che il nuovo modo di retribuire le ore prestate in servizio di pronta disponibilità, andrà a scoraggiare la parte datoriale, nell’uso spropositato della reperibilità, spesso utilizzata per sopperire alle carenze di organico.
Secondo il nuovo contratto, al comma 6 si legge: Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. In caso di chiamata, l’attività viene remunerata nel seguente modo:
- fino a 60 ore annuali: euro…. ora
- da 61 a 120 ore annuali: euro… ora
- da 121 a 180 ore annuali: euro… ora
- oltre 180 ore annuali: euro… ora
Le tariffe, ancora da definire, porterebbero ad un esborso economico maggiore da parte delle aziende nei confronti del dipendente, scoraggiandole nell’uso dell’istituto, preferendo così la guardia attiva.
Al comma 7, cambia la tariffa oraria, rispetto al precedente contratto: La pronta disponibilità ha durata di norma di dodici ore e comunque non inferiore alle quattro ore; essa dà diritto ad una indennità oraria di euro 1,80 lorde.
Permane la locuzione di norma, che di fatto, non mette un limite temporale al numero massimo mensili di pronte disponibilità: comma 10 – Di norma non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese.
Restano i nodi del riposo compensativo, ancora previsto senza debito orario, per il quale il NurSind ha chiesto che avvenga con riduzione del debito orario e dei giorni entro cui recuperare le 11 ore di riposo che restano ancora 7, come da comma 9: Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi sette giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo.
Il NurSind ha chiesto che i giorni entro cui recuperare il riposo siano 3 e non 7.
Segreteria NurSind Ragusa
RSU NurSind Ragusa