Dietro front sul vincolo di esclusività, stop sì, ma solo fino al 31 dicembre 2025. Il Decreto in GU.

Dietro front sul vincolo di esclusività, stop sì, ma solo fino al 31 dicembre 2025. Il Decreto in GU.

Dal passaggio alla bozza del Decreto Bollette al testo definitivo, da oggi in Gazzetta ufficiale, il Governo ha fatto un inaspettato dietro front, infatti l’abolizione del vincolo di esclusività, che sembrava eliminato definitivamente, verrà invece reintrodotto a partire dal 1°gennaio 2026.

Articolo 13 – (Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43)

Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell’orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all’ articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.

Articolo 10 – (Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonché di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell’attività lavorativa già svolta)

Stabilisce che le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un’unica occasione e senza possibilità di proroga, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico e infermieristico autorizzate.

I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri (area critica), per un periodo non superiore a dodici mesi, ad operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità contemplati dalle disposizioni vigenti per l’accesso a posizioni equivalenti all’interno degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e che dimostrano il rispetto delle disposizioni in materia d’orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. 3.

l personale sanitario che interrompe volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime di esternalizzazione, non può chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale.

In buona sostanza si potrà ricorrere alle cooperative che forniscono medici ed infermieri, esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, per un massimo di 12 mesi e senza possibilità di proroga. Inoltre, non può richiedere la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale il personale sanitario che interrompa volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi medici ed infermieristici alle aziende e gli enti dell’SSN.

Aumento tariffa oraria per personale sanitario che opera in pronto soccorso

Articolo 11 – (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive nei servizi di emergenza-urgenza), stabilisce che per l’anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale SSN, per affrontare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza – urgenza ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale SSN e al fine di ridurre l’utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 115, comma 2, del CCNL dell’Area sanità del 19 dicembre 2019, per le quali la tariffa oraria fissata dall’articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all’orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. L’aumento previsto dal 2024, viene anticipato al 2023.

Violenza contro gli operatori sanitari

Articolo 16 – (Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario), stabilisce che all’articolo 583, comma 1, codice penale, dopo il punto 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. se la persona offesa è esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività”.

In buona sostanza, l’articolo prevede la procedibilità d’ufficio del reato di lesioni personali qualora commesso in danno dei professionisti sanitari indipendentemente dalla gravità delle lesioni. Infine, si modifica il codice penale inasprendo la sanzione per le lesioni personali quando la persona offesa è esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio.

Fonte: Infermieristicamente.it

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