A riscontro della nota fatta dalla Segreteria Nursind di Torino, l’Inail chiarisce la problematica relativa alla permanenza in infortunio anche dopo aver ottemperato al periodo di quarantena e dopo che i risultati del tampone diano esiti negativi.
L’Inail chiarisce:
La richiesta di indicazioni operative si riferisce – in base a quanto rappresentato – al caso di un’infermiera che, pur essendo risultata negativa al tampone, avrebbe la necessità di prolungare il periodo di temporanea perché affetta da una sintomatologia residua che non le consentirebbe di riprendere la sua normale attività lavorativa.
La citata nota del 17 marzo u.s. pubblicata sul sito dell’Istituto per dare la massima trasparenza alla gestione dei casi Covid-19, recita testualmente che la “tutela copre l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo dovuto a prolungamento di malattia che determini un’inabilità temporanea assoluta al lavoro”.
Nella generalità dei casi la data di ripresa lavoro coincide con quella di notifica del risultato negativo del secondo tampone effettuato, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, quando il soggetto risulta già asintomatico; potrebbero esserci, però, dei casi particolari – che dovrebbero rappresentare un’eccezione – per i quali l’infortunato presenti ancora una situazione clinica che, per la sua gravità, potrebbe protrarne l’inabilità temporanea assoluta, ponendosi qui il problema prospettato dalla S.V. dell’accertamento medico-legale di tale condizione.
Allo stato, quindi, si ritiene che il medico di medicina generale possa essere deputato a certificare tale prolungamento laddove il quadro clinico lo giustifichi, fatta salva la possibilità dell’Istituto a procedere alle relative verifiche.