Concetto di fragilità
Sono da considerarsi fragili quei lavoratori che, a causa di una patologia preesistente, sono esposti al rischio di un esito grave o infausto dell’infezione da COVID-19.
L’età, non determina di per sé uno stato di fragilità del lavoratore, è necessario che sia accompagnata da patologie preesistenti.
La Circolare n. 38 afferma che i lavoratori con patologie a scarso compenso clinico (come malattie cardiovascolari, respiratorie o metaboliche) possono chiedere al datore di lavoro Le richieste di visita medica indirizzate all’azienda dovranno essere accompagnate dalla documentazione sanitaria relativa alla patologia preesistente. l’attivazione di misure di adeguate misure di sorveglianza sanitaria.
La visita medica che si conclude con un giudizio di non idoneità temporanea a svolgere le attività ordinarie, impone all’azienda di individuare mansioni equivalenti o inferiori a cui l’interessato può essere temporaneamente adibito, pur senza subire alcun cambiamento di retribuzione o trattamento normativo.
Laddove non fossero disponibili mansioni alternative, il dipendente potrà essere collocato in malattia fino alla data indicata dal medico competente o dalla struttura pubblica che lo ha visitato.
Lavoratori sanitari colpiti da Covid
La nota del 17 marzo 2020, prot. n. 3675, chiarisce che i contagi da Covid-19 di medici, di infermieri e di altri operatori di strutture sanitarie in genere, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Istituto, avvenuti nell’ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa, sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro.
La prova del contagio pertanto può essere presunta in presenza di elementi di prova gravi, precisi e concordanti e prescindendo dall’individuazione dello specifico momento di contrazione del virus/ agente biologico: la causa violenta pertanto si identifica non nella modalità di penetrazione del virus o agente microbico e/o parassitario bensì nell’azione lesiva insita nella virulenza dell’agente! La Circolare Inail ha altresì chiarito che la trattazione del caso come infortunio sul lavoro non esclude anche la tutela concorrente della malattia professionale, allorché siano provati in causa gli elementi costituitivi della stessa.
Ai fini amministrativi, si chiarisce che il dies a quo ai fini del computo della decorrenza della tutela Inail, è costituito dalla data di attestazione positiva tramite il test specifico di conferma, da parte dell’autorità sanitarie.
I casi che riconducono o meno a tutela Inail
- Dipendenti posti in quarantena per motivi di sanità pubblica, non essendoci la prova della contrazione dell’infezione non esistono i presupposti dell’ infortunio.
- Dipendenti che risultano positivi al test specifico di conferma, ammissione alla tutela INAIL.
- Dipendenti che risultano positivi al test specifico, posti in quarantena o isolamento domiciliare (ammissione alla tutela).
La tutela copre tutto il periodo di quarantena e quello eventualmente successivo dovuto al prolungamento della malattia che determini una inabilità temporanea assoluta la lavoro.
La fattispecie relativa agli eventi infettanti accaduti durante il percorso casa lavoro e viceversa è configurabile come infortunio in itinere.
La malattia da Covid-19 ai fini della tutela Inail
In base al citato orientamento giurisprudenziale ed al principio di presunzione semplice d’origine, la malattia causata dal Covid-19 (che costituisce un’ipotesi di malattia/infortunio) deve essere indennizzata dall’ Inail allorché costituisca “conseguenza dell’esposizione del soggetto infortunato ad un determinato rischio professionale”.
E’ pertanto chiara l’applicabilità dei summenzionati principi agli infortuni/malattie occorsi al personale sanitario che abbia contratto il virus in ragione del lavoro prestato per l’emergenza sanitaria.
Per queste ragioni la menzionata Nota dell’Inail ha chiarito che la tutela assicurativa pubblica per il personale sanitario, che risulti aver contratto il virus, riguarda sia l’evento conseguente alla malattia da coronavirus sia il periodo di quarantena causato dalla malattia (non il periodo di quarantena per scopo sanitario che invece è escluso).
Ne consegue che gli operatori sanitari (che abbiano contratto per lavoro la malattia da Covid-19) possono ricevere dall’Inail l’indennizzo del periodo di temporanea conseguente alla malattia (indennizzabile con l’indennità di inabilità temporanea) e dei postumi permanenti di danno biologico (indennizzati in capitale o con rendita in caso di postumi superiori al 16%).