A seguito della proposizione del ricorso al Tar Sicilia da parte di alcuni dirigenti sindacati del NurSind Sicilia per la sospensione e l’annullamento del decreto dell’assessorato regionale della salute Regione Siciliana n. 743 del 13/8/2020, avente ad oggetto l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale 2020/21, il Tar Palermo, con sentenza ex art. 60 cod. proc. amm. n. 2307/2020 del 3/11/2020, ha ritenuto il proprio difetto di giurisdizione.
Tale pronuncia, come si legge dalla motivazione della sentenza stessa, origina dal difetto di potere di cognizione in materia, atteso che, come recita il citato giudice amministrativo: “Si, può agevolmente osservare come nella specie la pretesa azionata in ricorso sia strettamente collegata alla fondamentale tutela del diritto alla salute, garantito costituzionalmente come diritto perfetto, non suscettibile di essere degradato o affievolito a interesse legittimo mediante l’esercizio della potestà discrezionale dell’amministrazione“.
Tale assunto è di fondamentale importanza per quel che concerne nello specifico la contestata obbligatorietà della vaccinazione antinfluenzale introdotta dalla Regione Siciliana con atto amministrativo, dichiarando il Tar Palermo il proprio difetto giurisdizione proprio in conseguenza del fatto che siamo di fronte ad un diritto, quale quello alla salute, costituzionalmente garantito, che non può essere degradato o affievolito a interesse legittimo dall’autorità amministrativa, ciò comportando inevitabilmente, quale conseguenza, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Alla luce di queste considerazioni e del principio solennemente affermato dal Tar Palermo, il NurSind Sicilia invita la Regione Siciliana ad annullare in via di autotutela il decreto dell’assessorato regionale alla salute Regione Siciliana n. 743 del 13/8/2020 o comunque a non darvi applicazione, vedendosi altrimenti costretta la scrivente sigla ad invitare tutti i propri iscritti, che non vogliono sottoporsi a tale obbligo vaccinale, ad adire le vie legali dinanzi al giudice del lavoro per sospendere nei loro confronti gli effetti del citato provvedimento e per agire eventualmente in via risarcitoria contro la Regione Siciliana e le singole aziende sanitarie di cui gli stessi sono dipendenti.
Il Vice Segretario Nazionale NurSind
Salvatore Vaccaro