Il lavoro svolto nei giorni festivi infrasettimanali, dal personale sanitario turnista, da titolo alla retribuzione del lavoro straordinario o in alternativa al riposo compensativo.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1505 del 25 gennaio 2021, che si esprime sulla corretta interpretazione dell’art dall’art 9 del CCNL 20.09.2001 e sull’art 44 del CCNL 1.9.1995.
I fatti
La Corte di Appello di Napoli respingeva le domande proposte nei confronti dell’Azienda ospedaliera, da parte di due infermieri, che chiedevano il pagamento della maggiorazione, prevista dall’art 9 del CCNL 20.09.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999, in favore del personale del comparto sanità, chiamato a rendere la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali.
La Corte territoriale infatti sosteneva che l’indennità riconosciuta all’articolo 44 del CCNL 1.9.1995 al comma 12, fosse onnicomprensiva.
Cosa prevedono gli articoli
Art 9 del CCNL 20.09.2001, comma 1, ad integrazione di quanto previsto dall’ art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
44 del CCNL 1.9.1995, comma 12, Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un’indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un’indennità festiva”.
La Cassazione
Per la Cassazione i ricorsi sono fondati e vanno accolti affermando che la maggiorazione riconosciuta dall’articolo 44 è data dalla maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l’articolo 9, riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nei giorni festivi infrasettimanali, e solo in alternativa il trattamento economico per lavoro straordinario.
E dunque secondo quanto deciso dal giudice, l’una non esclude l’altra, ma entrambi i benefici sono cumulabili : “l’indennità prevista dall’articolo 44 commi 3 e 12 del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità, è cumulabile con il diritto riconosciuto al lavoratore dell’articolo 9 del CCNL 20.09.2001, di godere di riposo compensativo per il lavoro straordinario e di avere in alternativa riconosciuto alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario”.
Cosa prevede l’ultimo CCNL
La modalità di compensazione del servizio reso nel festivo infrasettimanale è prevista dall’Articolo 29 del CCNL 2016/2018, al comma 6, che recita:
- L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Secondo l’Orientamento Aran la nuova norma negoziale ha riprodotto la previgente disciplina contrattuale e, pertanto, per la relativa interpretazione, si rinvia ad un orientamento del 24/9/2011 SAN 131 pubblicato sul sito in base al quale la clausola contrattuale in questione consente al dipendente non turnista che ha prestato, in via eccezionale, la propria attività in giorno infrasettimanale festivo, la possibilità, a richiesta del lavoratore da effettuarsi entro trenta giorni, di fruire di un riposo compensativo o, in alternativa, della corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Fonte: Infermieristicamente.it